Articolo 1 del Decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19
Articolo 1 bis
Versione
15 febbraio 1981
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Versione
16 aprile 1981
Art. 1. ((Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonche' quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonche' nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali e' prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonche' ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.
L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche' nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' soppressa.
Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e' prorogato fino al 30 giugno 1981.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deva essere emanato entro il 31 maggio 1981))
Entrata in vigore il 16 aprile 1981
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