Articolo 6 del Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 maggio 1974
Art. 6.
Il primo comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' sostituito dal seguente:
"Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 30% dell'indennita' provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17".
Entrata in vigore il 2 maggio 1974
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