Art. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((6))
In carenza di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione.(1a)
--------------- AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 26 aprile 1976, n. 222 ha disposto (con l'articolo unico) che "La norma di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, non si applica nei confronti degli espropri disposti in base alla legge 22 novembre 1972, n. 771 , recante norme per l'istituzione della seconda Universita' di Roma". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
In carenza di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione.(1a)
--------------- AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 26 aprile 1976, n. 222 ha disposto (con l'articolo unico) che "La norma di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, non si applica nei confronti degli espropri disposti in base alla legge 22 novembre 1972, n. 771 , recante norme per l'istituzione della seconda Universita' di Roma". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.