Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6632 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano r 1 6632701 composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G. n. 6476/2000 Presidente dr. Antonio Saggio Crom. 14511 Consigliere rel. dr. Donato Figurelli Rep. dr. Attilio Celentano Consigliere Ud. 14.02.2001 Consigliere dr. Antonio Lamorgese Consigliere dr. Pasquale Picone ha promunciato la seguente fijundi SENTENZA sul ricorso proposto da: THERMOSELECT ENGINEERING s.r.l., com sede in Roma alla salita Sam Nicola da Tolentino 1/b, im persona dell'Amministratore delegato sig. ST GA, rap- presentata e difesa dall'avv. Giancarlo Marchioni e dall'avv. prof. Carlo Taormina e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via Federico Cesi n. 6, giusta procura speciale a margine del ricor- 80%, 773 ric orrente;
CONTRO
AC UR, nato a [...] il [...], intimato;
- 1 - per l'annullamento della sentenza dell Tribunale di Verba- nia in data 16 dicembre 1999- 10 gennaio 2000, n. 578/ 1999, n. 811 R.G.A.C. anno 1999; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 14 febbraio 2001; udito il P.M. im persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità ed, in subordine, per il rigetto del ricorso. 2 Swolgimento del processo. Com ricorso depositato il 6 febbraio 1997 il signor UR CC esponeva: a) di avere prestato attività di lavoro subordinato im favore della THERMOSELECT ENGINEERING S.r.l. a decorrere dal 6 settembre 1996; b) di avere espletate mansioni di antista personale del presidente della predetta società, com orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17 con una pausa pranzo di un'ora, mediante fijande utilizzazione di autovetture della società datrice di lavone;
c) solo in data 9 ottobre 1996 si procedeva alla formalizzazione del contratto di lavoro, qui ac- cedeva la previsione di un periodo di prova della du- rata di mesi tre;
com raccomandata del 16 dicembre 1996 veniva ingiustificatamente licenziato com de- correnza dal 18 dicembre 1996. Deduceva quindi la nullità del patto di prova, per essere stato stipulate successivamente all'inizio del rapporto, e l'assenza di giusta causa e giustificato motive di licenziamento, chiedendo la condanna della società al risarcimento del danno ad al pagamento dell'indennità di qui all'art. 18, 5° comma legge 300/70. Com comparsa depositata il 18 giugno 1997 si costituiva im giudizio la Thermeselect Engineering S.r.l., la quale deduceva che fino alla stipula del contratto di lavore - 3 - subordinato, l'CC aveva eseguito in favore di essa società esclusivamente prestazioni d'opera, come la- voratore autonomo, venendo retribuito a fronte dell'e- missione da parte sua di apposite fatture. Fistruttoria si articolava nell'espletamento di preve testimoniali e nella produzione di documenti. Com sentenza 25 giugno 28 luglio 1999 til Pretore accoglieva le domande del ricorrente e condannava la società al pagamento del risarcimento del danno, del- l'indennità sostitutiva della reintegrazione ed al pa- gamento delle spese processuali. Cam ricorso depositate 1'8 settembre 1999 spiegava ap- pello avverso detta sentenza la società, la quale de- duceva l'erronea valutazione da parte del Pretore delle prove orali e documentali assunte in primo grado, e che del tutto legittimo doveva ritenersi il licenziamento del lavoratore. Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto dell'ap- pelle. Com sentenza in data 16 dicembre 1999 10 gennaio 2000 il Tribunale di Verbanda rigettava l'appelle. Osservava il Tribunale che la questione principale era quella della qualificazione giuridica da dare al rapporte intercorso tra l'CC e la società nel periodo dal 6 settem- bre 1996 alla stipula del contratto formale di lavoro su- - 4 - bordinato, avvenuta il 9 ottobre 1996; che l'emissione di fatture da parte dell'CC costituiva un elemento in- diziario nel senso della natura autonoma delle presta- zioni nel periodo menzionato;
ma che tale indizio non era di per sè grave ed univoco, nè trovava nel materiale probatorio raccolto nel giudizio il riscontro di altri elementi con esse concordanti;
che, alla stregua delle deposizioni testimoniali,, emergeva um rapporto che si рушля caratterizzava per l'assoggettamente del prestatore di lavoro al potere di direzione e di organizzazione del datore di lavoro;
che le stesse ammissioni del mappre- sentante della società, rese im sede di interrogatorio libero, avevano valore di argomento di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 marzo 2000, la Thermoselect Engineering #.r.l. Ha pro- posto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.. L'intimato non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione. Com l'unica motivo, denunziando ermonea interpretazione degli artt. 2094, 2222, 1414, 1417 e 2697 c.e. com ri- ferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che la comune intenzione delle parti era stata quella di volere che per il primo periodo l'attività · 5 · lavorativa dell'CC si svolgesse nella forma di lavoro autonomo, mentre, nel secondo, nella forma di lavoro su- Bordinato;
che tale conclusione derivava dalle fatture emesse dallo stesso CC, nonchè dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
che in tal senso era la deposi- zione della teste TT UC;
che la motivazione ad- dotta dal Tribunale di Verbania era del tutto carente, in- congrua ed incoerente e come tale censurabile ai sensi руше dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; che nella prospettazione del lavoratore il contratto relativo al rapporto di lavoro autonomo prestato, risultante dalle fatture da lui emesse, sarebbe simulato e si era quindi, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Verbania, nell'ambito di appli- cazione degli artt. 1414 e 1417 c.c.; che il Tribunale aveva posto nel nulla il valore probatorio di tre decisivi documenti sulla base di affermazioni apodittiche;
che il Tribunale aveva negato l'attendibilità della teste TT CI com motivazione illogica ed incoerente;
che, a fronte di tali prove, il Tribunale non avrebbe potuto dare rilevanza alcuna ai testi de relato, che si erano limitati a riferire quanto agli stessi raccontato dal lavoratore, ed alla teste IA MA LE, che aveva lavorato per tremesi com com- tratto a termine poi nom più rinnovato dalla società; che elements messun valore probatorio poteva logicamente trarsi dall'e- vidente errore di trascrizione del verbale dell'interrogatorio - 6 - libero del legale rappresentante della società; che anche ai sensi dell'art.1417 c.c. incombeva all'CC l'onere di provare positivamente i fatti in contrasto con i documenti da lui stesso confezionati e sottoscritti e non alla società di dare la prova contraria;
che si trattava di controllo della valutazione del giudice di merito sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. Observa la Corte che il ricorso è infondato. L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro su- bordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assu- mendo la funzione di parametro normativo di individuazio- ne della natura subordinata del rapporto stesso, è l'as- soggettamento del lavoratore al potere direttivo e disci- plinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natu- ra meramente sussidiaria e non decisiva. Im sede di legit- timità sono censurabili soltanto l'assunzione e l'indivi- duazione da parte del giudice di merito del suddetto pa- rametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rive- lamo l'effettiva esistenza del parametro stesso nel ca- -7- - so concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960). Tanto osservato in punto di diritto, va rilevato che nella concreta fattispecie in esame il Tribunale si è attenuto al principio predetto, ed ha congruamente mo- Z Handle tivato in ordine alla valutazione delle risultanze pro- cessuali. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che, pur costituendo per le quali nessuna questione l'emissione di fatture - di simulazione si pone un elemento indiziario nel sen- - so della natura autonoma delle prestazioni nel primo pe- riodo lavorativo, tale indizio nom era di per sè grave ed univoco, in quanto alla stregua delle deposizioni te- stimoniali emergeva un rapporto che si caratterizzava per l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere di direzione e di organizzazione del datore di lavoro.. La diversa valutazione delle risultange probatorie, fatta dal ricorrente, rispetto a quella congrua e logicamente motivata del Tribunale, non è consentita in sede di le- gittimità, spettando al giudice del merito la valutazione nel rispetto dei principi della congruitàdelle prove, e logicità della motivazione, che, come si è detto, - 8. - il Tribunale ha ampiamente rispettato. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione, mon essendo l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001. Il Presidente (dr. Antonio Saggio) Mat s Wi s Il Consigliere estensore fuck Figmals (dr. Ponato Figurelli) Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Loggi, 12 MAG. 2001. E MA R P U C IL CANCELLIERE I D 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 R - A A S 8 ' - S L 1 A L 1 T E , D E A I S S G E N P G S E E S I L N I G A A O L O L A A T E T T D I S D E R O , I P O D M R I O T S A I D G E E R T N E S E 9