Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 3
- Legge 26 gennaio 2026, n. 14
Articolo 4 della Legge 26 gennaio 2026, n. 14
Versione
20 febbraio 2026
20 febbraio 2026