Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 385 cod. pen. si consuma con il semplice volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, indipendentemente dall'asserita intenzione di farvi ritorno. (Nella specie, peraltro, l'intenzione di rientrare nel luogo ove l'imputato era detenuto venne manifestata solo al momento dell'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/1999, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 22.2.1999
1. Dott. RENATO FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " rel. N. 375
3. " FRANCESCO TRIFONE " REGISTRO GENERALE
4. " OL LO " N. 29265/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OR UI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 20.5.1998 della Corte d'appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 20/5/98, la Corte d'appello di Catanzaro confermava la decisione 7/7/97 del Pretore di Cosenza, che aveva condannato IO GI alla pena di mesi quattro di reclusione (ex art. 442 c. 2 cpp) per il reato di cui all'art. 385 c.
1-3 cp (perché, allontanandosi dal proprio domicilio, evadeva dagli arresti domiciliari;
in Cosenza il 16.6.97).
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come il reato si fosse consumato col semplice allontanamento dal domicilio;
come non sussistesse il ventilato stato di necessità;
come dovessero essere confermati il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta dal Pretore. Proponeva ricorso per Cassazione il IO, deducendo "mancanza di motivazione e violazione di legge": l'aver immediatamente palesato, al momento dell'arresto, l'intenzione di ritornare a casa, avrebbe dovuto portare all'esclusione dell'elemento psicologico del reato;
la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena. Dette doglianze sono da ritenere infondate:
a) come opportunamente sottolineato dai giudici del merito, il reato di cui all'art. 485 c.3 cp si consuma con il semplice volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (Cass. IV, sent. 1554 del 27.6.97, PM in proc. Cuoco;
Cass. VI, sent. 781 del 13.3.97, Cardarilli); correttamente, dunque, nel caso di specie, l'asserita intenzione di far ritorno a casa (peraltro manifestata solo al momento dell'arresto), fu ritenuta del tutto irrilevante;
b) il diniego delle attenuanti generiche fu adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali, e cioè all'elemento ritenuto prevalente e decisivo fra quelli indicati dall'art. 133 cp (Cass. II, sent. 2889 del 27.3.97, Zampella;
Cass. I, sent. 1059 del 10.3.97, Gagliano); tanto più che la Corte territoriale non mancò di sottolineare come la misura della pena irrogata apparisse "equa e commisurata all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato". Al rigetto del ricorso consegue la condanna di GI IO a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999