Articolo 5 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 giugno 1991
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilita', il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettivita', come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacita' l'orientamento ed i consigli adeguati allaesercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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