Articolo 4 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 giugno 1991
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della coopperazione interanzionale.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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