Articolo 3 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
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Art. 3. (Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili) 1. ((L'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 e' pari al 39,4 per cento)) . 2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, e' assunto un obiettivo di incremento ((...)) di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari ((almeno)) a ((0,8 punti)) percentuali come media annuale calcolata ((...)) dal 2021 al 2025 e ((di almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata)) dal 2026 al 2030. 2-bis. ((L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente da rete, e' pari ad almeno il 40,1 per cento nell'anno 2030.)) 2-ter. ((L'obiettivo nazionale indicativo relativo all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria e' pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dall'anno 2021 all'anno 2025 e dall'anno 2026 all'anno 2030.)) 2-quater. ((L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla capacita' di energia rinnovabile da tecnologie innovative all'anno 2030 e' pari al 5 per cento della nuova capacita' installata.)) 3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei consumi statisticamente rilevanti. 4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi ((...)) sono indicate nell'Allegato I al presente decreto.
Entrata in vigore il 4 febbraio 2026
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