Articolo 8 del Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
Articolo 7Articolo 7 bis
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25 gennaio 2015
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26 marzo 2015
Art. 8. Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI 1. I contributi di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalita' di cui all' articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.
(( 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalita' di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 , e successive modificazioni )) (( 2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , puo' essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 , nonche' degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea ))
Entrata in vigore il 26 marzo 2015
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