Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 agosto 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 agosto 1985 |
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Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5769Provvedimento: Aula 'B' LACOR 0 5 7 69 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S IR MADI CASSAZIONE Oggetto t SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente- R.G.N. 18465/99 - Consigliere - Cron. Dott. Bruno BATTIMIELLO 1.12088. - Consigliere - Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere - Ud.30/01/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UT OV, AN EA, elettivamente domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro NP - ISTITUTO …Leggi di più...
- scaglionamento aumenti retributivi·
- art. 43 d.P.R. n. 384/1990·
- art. 9 legge n. 93/1983·
- art. 152 disp. att. cod. proc. civ.·
- trattamento di fine rapporto·
- art. 1 legge n. 426/1985·
- potestà normativa secondaria·
- giurisdizione pensionistica·
- giurisdizione amministrativa·
- litisconsorzio facoltativo improprio·
- art. 3 legge n. 93/1983·
- indennità premio di servizio·
- retribuzione contributiva·
- gerarchia delle fonti·
- art. 4 legge n. 152/1968
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5513Provvedimento: Aula 'B' REPUBBL055 13 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio - Presidente RAVAGNANI R.G. N. 18464/99 Cron. 16551 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. © Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S EN T ENZ A sul ricorso proposto da: AR TT CO, NO VI, IN OV, ON GL, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti; - ricorrente contro …Leggi di più...
- art. 43 d.P.R. n. 384 del 1990·
- scaglionamento aumenti retributivi·
- art. 152 disp. att. cod. proc. civ.·
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- giurisdizione pensionistica·
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- indennità premio di servizio·
- retribuzione contributiva·
- art. 4 legge n. 152 del 1968
- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5383Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente - Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere - Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere - Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere - Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere - SENTENZA sul ricorso proposto da: IS PP, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PP BOSSO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA …Leggi di più...
- esclusione·
- configurabilità di tale sistema di determinazione degli aumenti come rateizzazione in senso tecnico·
- aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva·
- conseguenze·
- scaglionamento nel tempo·
- fattispecie·
- lavoro subordinato·
- retribuzione·
- lavoro
- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5384Provvedimento: Aula 'B' REPUBBLICA0 5 384 / 0 2 IN NOME DE POLO TALL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio Presidente R.G.N. 18463/99 RAVAGNANI Consigliere Cron.16280 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. NI LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: QU IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la DELLA CORTE SUPREMA DI CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti; ricorrente contro INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENA …Leggi di più...
- art. 43 d.P.R. n. 384 del 1990·
- scaglionamento aumenti retributivi·
- trattamento di fine rapporto·
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- giurisdizione pensionistica·
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- art. 4 legge n. 152 del 1968·
- art. 3 legge n. 93 del 1983
- 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5397Provvedimento: Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL POLO ALE05 397/02 CASSAZIONE LA CORTE SU ENLA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 18458/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.16293 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: AN GE, EL IA RI, AS IC, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA EL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro PD ISTITUTO …Leggi di più...
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- trattamento di fine rapporto·
- potestà normativa secondaria·
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- art. 4 legge 152/1968·
- indennità premio di servizio·
- retribuzione contributiva
Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanita', da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM).
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15". - Art. 2.
L'ultimo comma dell' articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e' sostituito dal seguente:
"Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilita' finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale".
NOTA
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , quale risulta a seguito della modifica apportata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10. (Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti). - Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonche' degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.
Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilita' finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale". - Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.