Art. 4. Destinatari della formazione di carattere nazionale 1. I destinatari della formazione di cui all'articolo 3 sono individuati tra il personale tecnico, sanitario, amministrativo a vario titolo coinvolto nelle procedure di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo:
a) dalle Regioni, per il tramite della struttura competente, al fine di formare il personale che eroga le iniziative formative di carattere territoriale:
1) per il Servizio sanitario regionale, nel numero massimo di tre per azienda sanitaria locale, di cui un dirigente;
2) per gli ambiti territoriali sociali, nel numero massimo di tre per ambito, di cui un dirigente;
3) per il collocamento mirato, nel numero massimo di uno per ufficio;
4) per il proprio personale amministrativo, nel numero massimo di dieci per regione;
b) dall'INPS, nel numero massimo di due per ufficio territoriale;
c) dall'INAIL, nel numero massimo di due per direzione territoriale;
d) da ANCI, nel numero massimo di uno ogni 50 comuni;
e) dagli Uffici scolastici regionali, nel numero massimo di uno ogni cinquanta istituzioni scolastiche autonome;
f) dal Consiglio universitario nazionale, nel numero massimo di uno ogni 10.000 studenti iscritti ai corsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) dalle federazioni nazionali degli esercenti le professioni sanitarie, nel numero massimo di cento;
h) dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, nel numero massimo di dieci;
i) dalle federazioni o associazioni del terzo settore che partecipano o sono invitati permanenti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', nel numero di cinque per provincia;
l) dalle organizzazioni sindacali che partecipano al predetto Osservatorio, nel numero di uno per organizzazione;
m) dalla Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attivita' di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilita' di cui all' articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222 , nel numero massimo di cinque.
2. Per la partecipazione in qualita' di discente alle iniziative formative non e' dovuto alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le spese di missione sono rimborsate nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, e nella misura prevista per l'equivalente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Sono, altresi', destinatari della formazione di cui all'articolo 3 le persone con disabilita' e le relative famiglie, limitatamente alla fruizione dei materiali, testi e dispense nonche' dei video.
Note all'art. 4:
- Si riporta l' art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985:
«Art. 16. - Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.».
a) dalle Regioni, per il tramite della struttura competente, al fine di formare il personale che eroga le iniziative formative di carattere territoriale:
1) per il Servizio sanitario regionale, nel numero massimo di tre per azienda sanitaria locale, di cui un dirigente;
2) per gli ambiti territoriali sociali, nel numero massimo di tre per ambito, di cui un dirigente;
3) per il collocamento mirato, nel numero massimo di uno per ufficio;
4) per il proprio personale amministrativo, nel numero massimo di dieci per regione;
b) dall'INPS, nel numero massimo di due per ufficio territoriale;
c) dall'INAIL, nel numero massimo di due per direzione territoriale;
d) da ANCI, nel numero massimo di uno ogni 50 comuni;
e) dagli Uffici scolastici regionali, nel numero massimo di uno ogni cinquanta istituzioni scolastiche autonome;
f) dal Consiglio universitario nazionale, nel numero massimo di uno ogni 10.000 studenti iscritti ai corsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) dalle federazioni nazionali degli esercenti le professioni sanitarie, nel numero massimo di cento;
h) dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, nel numero massimo di dieci;
i) dalle federazioni o associazioni del terzo settore che partecipano o sono invitati permanenti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', nel numero di cinque per provincia;
l) dalle organizzazioni sindacali che partecipano al predetto Osservatorio, nel numero di uno per organizzazione;
m) dalla Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attivita' di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilita' di cui all' articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222 , nel numero massimo di cinque.
2. Per la partecipazione in qualita' di discente alle iniziative formative non e' dovuto alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le spese di missione sono rimborsate nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, e nella misura prevista per l'equivalente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Sono, altresi', destinatari della formazione di cui all'articolo 3 le persone con disabilita' e le relative famiglie, limitatamente alla fruizione dei materiali, testi e dispense nonche' dei video.
Note all'art. 4:
- Si riporta l' art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985:
«Art. 16. - Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.».