Articolo 24 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
Articolo 23Articolo 25
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30 marzo 1929
Art. 24.

L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 .

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 , potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

Entrata in vigore il 30 marzo 1929
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