Articolo 379 - Allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248
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1 luglio 1865

Art. 379.

In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorita' deliberazioni o decisioni, sara' a chi se ne erede gravato aperta la via del ricorso all'autorita' superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine pei ricorsi si riterra' di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

Entrata in vigore il 1 luglio 1865
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