Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1865 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 aprile 2016 |
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
(Alla ricerca di una chiave ermeneutica tra bioetica laica e religiosa) Sommario: 1. Il diritto alla salute nella Costituzione. 1.1 Il coordinamento tra l'art. 2 e 32 co. 2 Cost. 2. Il diritto alla salute come libertà di scelta della cura. 2.1 Il caso del c.d. multitrattamento Di Bella e il principio della “ragionevolezza scientifica”. 2.2 Il principio personalista, in contrapposizione al principio pluralista. 3. La multidimensionalità del bene salute in relazione alla sua nozione e al dettato costituzionale. 4. Cure palliative, terapia del dolore e fine vita: Alla ricerca di una chiave ermeneutica che rispetti la vita comunque intesa. 5. Qualità della vita tra bioetica religiosa, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2022, n. 9775Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - FORMA DEI CONTRATTI DELLA P.A. IO MA - Presidente di Sezione - OR DE AS - Consigliere - Ud. 08/02/2022 – U.P.cam. RE IA - Consigliere - AU DI MA - Consigliere - TO IU - Consigliere - NA NO - Consigliere - IO PI MO - Consigliere - ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11557-2018 proposto da: EA S.P.A., quale mandataria con rappresentanza di ARETI S.P.A. (già AC RI s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
- fattispecie·
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Versioni del testo
- Articolo 1
Allegato F
LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI
Art. 1.
Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:
a) Le strade nazionali cosi' ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;
b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle societa', per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio;
c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato s'incaricasse di esercitare;
d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a spese delle provincie e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;
e) I canali demaniali cosi' di navigazione come d'irrigazione per cio' che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;
f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e cosi' dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;
g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiaggie marittime, e la polizia tecnica relativa;
h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica;
i) La costruzione, le ampliazioni, i miglioramenti e la manutenzione degli edifizi pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali, tuttoche' facienti parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;
k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi. - Articolo 2
Art. 2.
Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali, e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della guerra, ogniqualvolta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.
Ad analoghi concerti col Ministero della marina sara' subordinata la esecuzione dei lavori marittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilita' e la regolarita' della navigazione.
- Articolo 3
Art. 3.
Le tariffe per le strade ferrate esercitate o guarentite dallo Stato, ed i canoni per l'uso e i prezzi di vendita delle acque pubbliche, vengono determinati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.