Articolo 78 del Regolamento del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
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Versione
11 ottobre 1924

Art. 78

L'Istituto di previdenza a cui la domanda. e' presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato, richiede tali tessere all'Istituto a cui quest'obbligo compete, il quale deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.

L'Istituto di previdenza esamina le domande di pensione, determina, in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale, il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonche' i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato e comunicazione alla Direzione generale della Cassa nelle epoche e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l'Istituto ne da' avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1924
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