Articolo 5 del Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130
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22 ottobre 2020
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20 dicembre 2020
Art. 5. Supporto a percorsi di integrazione 1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al ((comma 1)) , per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all' articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:
((a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana;
b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;
c) orientamento all'inserimento lavorativo)) .
3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all' articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2020
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