Articolo 15 del Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130
Articolo 13Articolo 16
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22 ottobre 2020
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20 dicembre 2020
Art. 15. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, ((secondo comma,)) del codice di procedura ((civile.)) 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2020
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