Art. 5. Modifiche dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All' articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , al comma 1, le parole: « decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 , e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .».
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Informazione e consultazione del pubblico). - 1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.».
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All' articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , al comma 1, le parole: « decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 , e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .».
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Informazione e consultazione del pubblico). - 1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.».