Articolo 20 del Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42
Articolo 19Articolo 21
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19 aprile 2017
Art. 20. Tecnico competente 1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all' articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 . La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 .
Note all'art. 20:
- Per il testo dell' art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 9.
- Per i riferimenti normativi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 19 aprile 2017
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