Articolo 8 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257
Articolo 7
Versione
31 agosto 1991
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Versione
7 novembre 1999
Art. 8. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368)) ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ".
Entrata in vigore il 7 novembre 1999
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