Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
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Versione
1 agosto 1980
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Versione
11 dicembre 1985
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Versione
2 marzo 1986
Art. 24. (Collocamento a riposo)

I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta'. ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 , convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 120 , ha disposto (con l'art. 9 comma 2) che "Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 , e' da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualita' di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneita', abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'".
Entrata in vigore il 2 marzo 1986
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