Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 agosto 1980
Art. 14. Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione

Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato, puo' riassumere servizio presso l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non e' computabile ne' ai fini economici ne' ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Entrata in vigore il 1 agosto 1980
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