Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 agosto 1980
Art. 18. Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario

Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facolta' a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.
Il Consiglio di facolta' da' atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terra' conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.
Entrata in vigore il 1 agosto 1980
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