Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento. ((18)) ----------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1 , 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."