Articolo 8 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258
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29 dicembre 1927
Art. 8.

Le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa di tutte le vertenze che interessano l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano affidate alla Regia avvocatura erariale.

Resta altresi' applicabile per gli impiegati ed agenti dell'Amministrazione stessa il disposto dell' art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 .


Entrata in vigore il 29 dicembre 1927
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