Art. 1. Articolo unico
I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, numero 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° aprile 1973 nelle misure e secondo le modalita' previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, numero 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° aprile 1973 nelle misure e secondo le modalita' previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.