Articolo 3 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 ottobre 1990
Art. 3. 1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell' articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell'articolo 6- bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell'articolo 3bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 , e dei decreti del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293 .
Note all'art. 3.
- Per l'art. 3 del citato D.L. n. 173/1988 si veda la nota al titolo.
- Per l' art. 6- bis del D.L. n. 382/1989 si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 3- bis del D.L. n. 3/1990 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente:
"Art. 3-bis (Invalidita' civili). - 1. Il Ministro del tesoro, per le finalita' di cui all' articolo 6- bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 , e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalita' di cui all' articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , sulla base di criteri e modalita' che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari".
- Il D.M. n. 292/1989 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989, reca: "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell' articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici".
- Il D.M. n. 293/1989 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989, reca: "Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici".
Entrata in vigore il 22 ottobre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente