Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 gennaio 1960
Art. 46.

L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave e' vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi.
Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza, autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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