Art. 46.
L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave e' vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi.
Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza, autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.
L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave e' vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi.
Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza, autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.