Articolo 52 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 50Articolo 52 bis
Versione
24 aprile 2017
>
Versione
13 agosto 2017
Art. 52. (Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche) 1. All' articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , ((le parole: "e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono sostituite dalle seguenti: ", Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia)) del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica".
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente