Articolo 18 della Legge 18 aprile 1962, n. 167
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 maggio 1962
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Versione
1 agosto 1965
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Versione
31 ottobre 1971
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N.865))
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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