Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 aprile 2022
Art. 14. Abrogazione e disciplina transitoria 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 , e' abrogato a decorrere dalla data di operativita' del registro pubblico delle opposizioni, accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque dal 31 luglio 2022. 2. Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione e' presente negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 .
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 , si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.
Note all' art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 , concernente: «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256.
Entrata in vigore il 13 aprile 2022
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