Art. 1. 1. E' abrogato l'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni.
2. I finanziamenti obbligatori in valuta in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere estinti contro lire, ovvero trasformati in finanziamenti facoltativi regolati dalla disciplina vigente.
3. Analoga facolta' e' consentita per i finanziamenti a carattere sostitutivo la cui assunzione e' stata autorizzata in via particolare.
2. I finanziamenti obbligatori in valuta in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere estinti contro lire, ovvero trasformati in finanziamenti facoltativi regolati dalla disciplina vigente.
3. Analoga facolta' e' consentita per i finanziamenti a carattere sostitutivo la cui assunzione e' stata autorizzata in via particolare.