Articolo 50 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 49Articolo 51
Versione
15 febbraio 1991
Art. 50. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e' aggiunto il seguente:
"1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento e' trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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