Articolo 2 del Decreto 22 febbraio 1988, n. 77
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 aprile 1988
Art. 2. Il presente decreto si applica a partire dal 1› giugno 1988.
A partire da tale data sara' concesso un periodo di mesi dodici, per lo smaltimento dei preparati pericolosi di cui all'art. 1, gia' immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 aprile 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente