Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 febbraio 1972
Art. 3. (Sospensione dell'esecuzione)

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1972
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