Art. 26.
Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorita', di cui al comma 2° dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.
Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorita', di cui al comma 2° dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.