Articolo 26 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 25Articolo 27
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1 giugno 1924
Art. 26.

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorita', di cui al comma 2° dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
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