Articolo 18 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 giugno 1924
Art. 18.

La necessita' dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sara', caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale in seguito a domanda motivata degli Enti o privati interessati ed a relazione scritta di una commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti.

Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovra' essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale.

Contro la dichiarazione della necessita' del vincolo e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
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