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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11289 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OD DO ST, nato ad [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Roberto Cota, di fiducia avverso la sentenza n. 5004/16 in data 14/04/2021 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria del 19/12/2022, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione;
udita la discussione della difesa della ricorrente, avv. Roberto Cota, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 11289 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 03/02/2023 t 1. Con sentenza in data 14/04/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Alessandria in data 03/03/2016 che aveva condannato DO ST OD alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa, con conversione della pena detentiva in mesi quattro di libertà controllata, per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. (in luogo non accertato in data anteriore e prossima al 12/07/2011). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di DO ST OD, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione. Si osserva che, quanto al contrassegno per parcheggio invalidi intestato a Negri Brunetta, lo stesso risulta essere provento di furto denunciato in data 23/09/2010, quanto invece alla patente di guida, alla carta d'identità e alla tessera sanitaria intestati a Dell'Aira Rino, gli stessi risultano essere dichiarati smarriti giusta denuncia presentata in data 22/03/2011. La prescrizione, quindi, con riferimento agli episodi contestati, risulta maturata rispettivamente in data 23/09/2020 e in data 22/03/2021, entrambe anteriori alla data della pronuncia della sentenza di appello. Sull'eccezione difensiva tempestivamente svolta, la Corte territoriale nulla ha risposto. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione. La Corte territoriale ha confuso la prova della rappresentazione circa la provenienza delittuosa della merce (che può essere anche indiretta) con l'esistenza dell'elemento di dolo specifico della finalità di trarne profitto. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen., oggi depenalizzata. Dagli atti processuali è emerso che, quanto ai documenti del Dell'Aira, gli stessi risultano smarriti a fronte di una denuncia in tal senso da parte del proprietario, non essendo emersi ulteriori elementi per dare un'interpretazione diversa e riconoscere la loro provenienza da furto;
anche con riferimento al pass per parcheggio invalidi della Negri, manca la prova in ordine alla commissione del furto come reato presupposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2 t 2. Fondato è il primo assorbente motivo. 2.1. I fatti di ricettazione per i quali è intervenuta la condanna dell'odierno ricorrente sono stati contestati come accertati in data anteriore e prossima al 12/07/2011. Questa stessa Sezione, invero, ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr., Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835). Nella fattispecie, le date dei reati presupposti sono rispettivamente quelle del 23/09/2010 e del 22/03/2011. Ne consegue che, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, quest'ultima risulta maturata rispettivamente nelle date del 23/09/2020 e del 22/03/2021, entrambe antecedenti alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, come già rilevato dalla parte in sede di gravame d'appello. 2.2. Riconosce la giurisprudenza della Suprema Corte che, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che nella sentenza impugnata si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (cfr., Sez. 4, n. 40799 del 18/09/2008, Merli, Rv. 241474; Sez. 2, n. 18891 del 05/03/2004, Sabatini, Rv. 228635). Conseguentemente, solo allorquando nella sentenza impugnata si dia atto, ovvero risulti chiaramente, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. — il ricorso per cassazione, con il quale si evidenzi la predetta situazione, potrà essere accolto e la statuizione resa conseguentemente riformata;
quando invece, con il ricorso per cassazione si faccia valere - come nella presente situazione - il vizio di difetto o illogicità della motivazione ovvero quello di travisamento della prova viene meno quell'evidenza cui l'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. subordina il proscioglimento di merito e trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte di cui si è appena detto (cfr., Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, Balsano, Rv. 227098; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202). 2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come nella fattispecie, preso atto dell'accertata intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, unico residuato, non emergano in modo incontrovertibile elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato (da qui l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso), conclusione a cui si perviene attraverso un giudizio di valutazione correttamente assimilabile più al compimento di una 'constatazione' che ad un atto di mero 'apprezzamento' e, come tale, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ed invero, il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463 delV08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263). 3. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 03/02/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria del 19/12/2022, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione;
udita la discussione della difesa della ricorrente, avv. Roberto Cota, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 11289 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 03/02/2023 t 1. Con sentenza in data 14/04/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Alessandria in data 03/03/2016 che aveva condannato DO ST OD alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa, con conversione della pena detentiva in mesi quattro di libertà controllata, per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. (in luogo non accertato in data anteriore e prossima al 12/07/2011). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di DO ST OD, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione. Si osserva che, quanto al contrassegno per parcheggio invalidi intestato a Negri Brunetta, lo stesso risulta essere provento di furto denunciato in data 23/09/2010, quanto invece alla patente di guida, alla carta d'identità e alla tessera sanitaria intestati a Dell'Aira Rino, gli stessi risultano essere dichiarati smarriti giusta denuncia presentata in data 22/03/2011. La prescrizione, quindi, con riferimento agli episodi contestati, risulta maturata rispettivamente in data 23/09/2020 e in data 22/03/2021, entrambe anteriori alla data della pronuncia della sentenza di appello. Sull'eccezione difensiva tempestivamente svolta, la Corte territoriale nulla ha risposto. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione. La Corte territoriale ha confuso la prova della rappresentazione circa la provenienza delittuosa della merce (che può essere anche indiretta) con l'esistenza dell'elemento di dolo specifico della finalità di trarne profitto. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen., oggi depenalizzata. Dagli atti processuali è emerso che, quanto ai documenti del Dell'Aira, gli stessi risultano smarriti a fronte di una denuncia in tal senso da parte del proprietario, non essendo emersi ulteriori elementi per dare un'interpretazione diversa e riconoscere la loro provenienza da furto;
anche con riferimento al pass per parcheggio invalidi della Negri, manca la prova in ordine alla commissione del furto come reato presupposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2 t 2. Fondato è il primo assorbente motivo. 2.1. I fatti di ricettazione per i quali è intervenuta la condanna dell'odierno ricorrente sono stati contestati come accertati in data anteriore e prossima al 12/07/2011. Questa stessa Sezione, invero, ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr., Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835). Nella fattispecie, le date dei reati presupposti sono rispettivamente quelle del 23/09/2010 e del 22/03/2011. Ne consegue che, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, quest'ultima risulta maturata rispettivamente nelle date del 23/09/2020 e del 22/03/2021, entrambe antecedenti alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, come già rilevato dalla parte in sede di gravame d'appello. 2.2. Riconosce la giurisprudenza della Suprema Corte che, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che nella sentenza impugnata si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (cfr., Sez. 4, n. 40799 del 18/09/2008, Merli, Rv. 241474; Sez. 2, n. 18891 del 05/03/2004, Sabatini, Rv. 228635). Conseguentemente, solo allorquando nella sentenza impugnata si dia atto, ovvero risulti chiaramente, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. — il ricorso per cassazione, con il quale si evidenzi la predetta situazione, potrà essere accolto e la statuizione resa conseguentemente riformata;
quando invece, con il ricorso per cassazione si faccia valere - come nella presente situazione - il vizio di difetto o illogicità della motivazione ovvero quello di travisamento della prova viene meno quell'evidenza cui l'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. subordina il proscioglimento di merito e trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte di cui si è appena detto (cfr., Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, Balsano, Rv. 227098; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202). 2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come nella fattispecie, preso atto dell'accertata intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, unico residuato, non emergano in modo incontrovertibile elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato (da qui l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso), conclusione a cui si perviene attraverso un giudizio di valutazione correttamente assimilabile più al compimento di una 'constatazione' che ad un atto di mero 'apprezzamento' e, come tale, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ed invero, il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463 delV08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263). 3. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 03/02/2023.