Articolo 233 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 232Articolo 234
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
30 maggio 1982
Art. 233. ((Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 e' corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18) la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".
Entrata in vigore il 30 maggio 1982
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