Articolo 212 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 211Articolo 213
Versione
28 ottobre 1965
Art. 212.
Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennita' per inabilita' temporanea e a quelle in rendita, nonche' ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente