Articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 69Articolo 71
Versione
28 ottobre 1965
Art. 70.
Il datore di lavoro non puo' rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennita' per inabilita' temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.
L'ammontare delle indennita' e' rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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