Articolo 134 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
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28 ottobre 1965
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26 febbraio 1988
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5 maggio 2023
Art. 134.
Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali e' ammesso il diritto alle prestazioni, sempreche' l'inabilita' o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia e' indicato nella tabella allegato n. 4. ((27))
Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia.
Agli effetti del comma precedente, per malattia che puo' dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo la entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.
--------------- AGGIORNAMENTO (27) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all' art. 38, comma secondo, Cost. , dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 dalla parola "sempreche'" alla fine".
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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