Articolo 174 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 173Articolo 175
Versione
28 ottobre 1965
Art. 174.
Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 .
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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