Art. 38.
La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, e' disposta con ordinanza di comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'Istituto assicuratore.
La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, e' disposta con ordinanza di comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'Istituto assicuratore.