Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 37Articolo 39
Versione
28 ottobre 1965
Art. 38.
La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, e' disposta con ordinanza di comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'Istituto assicuratore.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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