Articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 89Articolo 91
Versione
28 ottobre 1965
Art. 90.
L'istituto assicuratore e' tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilita', nonche' alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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