Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 39Articolo 41
Versione
28 ottobre 1965
Art. 40.
Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalita' di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 e' determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.
La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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