Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 72Articolo 74
Versione
28 ottobre 1965
Art. 73.
Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonche' da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresi', per le giornate Festive e per i casi di malattia professionale nell'industria, nonche' per i casi di infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione e' commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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