Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
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Versione
28 ottobre 1965
Art. 32.
Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e la autorita' marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente o ai superstiti.
Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deva' tenersi
conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro.
Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette e' emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.
Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni triennio.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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