Articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 67Articolo 69
Versione
28 ottobre 1965
Art. 68.
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio o si e' manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilita' assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, e' corrisposta all'infortunato stesso un'indennita' giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Ove la durata dell'inabilita', di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Le indennita' per inabilita' temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed e' corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza.
Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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